Il 22 ottobre 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato una sentenza fondamentale per il mercato degli affitti brevi. La decisione, riferita al caso C-813/24, proviene da una disputa a Bruxelles in cui una società specializzata nella locazione turistica era stata negata l’ autorizzazione preventiva. Il giudizio europeo ha confermato che gli Stati membri possono introdurre norme restrittive, a condizione che siano motivate da interesse generale e rispettino i principi di necessità e proporzionalità.
Applicazione della direttiva 2006/123/CE al turismo digitale
La Corte ha ritenuto che l’attività di locazione a breve termine rientri nella definizione di servizio ai sensi della direttiva 2006/123/CE, spesso chiamata direttiva Bolkestein. Anche quando l’operatore è un privato che affitta occasionalmente la propria abitazione, l’operazione è considerata un servizio e può essere soggetta a autorizzazione preventiva. Di conseguenza, le norme nazionali di pianificazione urbanistica e le richieste di attestato di conformità possono far parte di un regime autorizzativo, purché siano applicate in modo non discriminatorio.
Criteri di rilascio delle autorizzazioni
Il provvedimento europeo fissa quattro requisiti essenziali per le autorità locali: i criteri devono essere chiari, oggettivi, trasparenti e pubblici; devono essere accompagnati da un termine ragionevole per la decisione; il diniego deve essere motivato; e deve essere garantito il diritto di ricorso. Solo in presenza di una scarsità strutturale di alloggi e di una pressione significativa delle locazioni turistiche sul mercato residenziale, le amministrazioni possono limitare il numero di autorizzazioni rilasciate.
Impatti per le amministrazioni e per il settore turistico
La sentenza offre un solido fondamento legale alle amministrazioni comunali che intendono intervenire per salvaguardare la residenzialità urbana. Tuttavia, la Corte ha avvertito contro l’uso di formalismi eccessivi che non valutino l’effettiva incidenza geografica delle locazioni brevi. In pratica, un municipio potrà concedere o rifiutare un’autorizzazione solo dopo aver effettuato un’analisi basata su dati affidabili, come quelli richiesti dal regolamento UE 2024/1028 sulla raccolta e condivisione di informazioni sugli affitti brevi.
Reazioni dal mondo dell’ospitalità
Le associazioni di categoria hanno accolto la decisione con cautela. La presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri, ha sottolineato che la possibilità di introdurre strumenti di autorizzazione non deve trasformarsi in un divieto globale, ma rappresenta un mezzo per garantire una crescita equilibrata del turismo, tutelando al contempo le comunità locali. Secondo Fabri, è fondamentale distinguere tra affitti occasionali e attività imprenditoriali su larga scala, adottando regole proporzionate che preservino la concorrenza leale tra hotel, B&B e piattaforme digitali.



