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24 Giugno 2026

Pagare l’IMU in ritardo: guida pratica al ravvedimento e al calcolo delle sanzioni

Guida pratica per chi ha saltato l'acconto IMU: quando usare il ravvedimento operoso, quali sanzioni si applicano e come determinare base imponibile, aliquote ed eventuali esenzioni o riduzioni

Pagare l'IMU in ritardo: guida pratica al ravvedimento e al calcolo delle sanzioni

Se hai mancato il termine per versare l’acconto IMU dovuto per il 2026 puoi ancora regolarizzare la tua posizione con il ravvedimento operoso. Questo strumento consente di effettuare il versamento comprensivo dell’imposta, della sanzione ridotta e degli interessi legali maturati fino alla data del pagamento, evitando l’avvio immediato di procedure di accertamento.

La scadenza prevista per l’acconto è il 16 giugno 2026. Se non hai pagato entro tale data, è possibile utilizzare il ravvedimento operoso per sanare l’omissione; il versamento va effettuato con modello F24 indicando i codici tributo corretti e gli importi dovuti per imposta, sanzione e interessi.

Regole aggiornate sulle sanzioni per ritardo e termini del ravvedimento

La disciplina sanzionatoria è stata modificata dal D.Lgs. n. 87/2026. Per le violazioni commesse dal la sanzione minima è stata ridotta a 25% rispetto alla misura precedente. La misura effettiva da applicare dipende dall’intervallo di ritardo:

0,083% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni; 1,25% se il versamento avviene dal 15° al 30° giorno; 1,39% per pagamenti tra il 31° e il 90° giorno; 3,125% se il pagamento avviene oltre 90 giorni e fino a un anno (o entro il termine di presentazione della dichiarazione, se previsto); 3,572% oltre tale termine; e infine 4,17% in ipotesi in cui sia stata notificata una comunicazione preventiva dell’atto di accertamento. Gli interessi si calcolano secondo il tasso legale fino alla data del versamento.

Modalità operative per il pagamento

Il pagamento va effettuato con modello F24 oppure con bollettino di conto corrente postale. Se usi l’F24 devi compilare i codici tributo corretti, ad esempio 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze, 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e altri codici per le diverse fattispecie. Puoi pagare allo sportello bancario o postale per importi fino a 1.000 euro, mentre per somme superiori è consigliato l’utilizzo dell’home banking o dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Calcolo dell’IMU: base imponibile, coefficienti e aliquote comunali

Per determinare l’importo dell’IMU è necessario partire dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicarla per il coefficiente previsto per la categoria catastale dell’immobile: ad esempio 160 per le abitazioni (A/1-A/11 escluse A/10), 80 per uffici (A/10), 140 per edifici speciali come scuole e ospedali non a scopo di lucro, e 55 per negozi (C/1). Al valore così ottenuto si applica l’aliquota decisa dal Comune entro i limiti fissati dalla legge.

L’aliquota standard per l’abitazione principale classificata nelle categorie di pregio A/1, A/8 e A/9 è pari allo 0,5% con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti o di azzerarla. Per gli altri immobili l’aliquota base è dello 0,86% modificabile dai Comuni fino a un massimo dell’1,06% o fino all’azzeramento.

Scadenze per il saldo e pubblicazione delle aliquote

L’imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 16 giugno oppure in due rate: acconto il 16 giugno e saldo il 16 dicembre sulla base delle delibere comunali sulle aliquote che devono essere pubblicate entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento sul sito del Ministero o del Dipartimento competente. In assenza di pubblicazione si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Chi è obbligato, esenzioni e agevolazioni rilevanti

L’IMU grava sul proprietario o sul titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi), sul concessionario di aree demaniali e sul locatario in caso di leasing. Sono previste esenzioni per immobili pubblici, per fabbricati destinati al culto, per alcune categorie catastali E e per immobili della Santa Sede o di Stati esteri con accordi internazionali.

Per la prima casa l’imposta non è dovuta per le categorie ordinarie A2-A7, mentre le abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9 pagano l’IMU. Esistono inoltre riduzioni: ad esempio la base imponibile può essere ridotta del 50% per le seconde case concesse in comodato gratuito a figli a determinate condizioni documentate e registrate, e una riduzione del 25% è prevista per chi affitta con contratto a canone concordato.

Per situazioni particolari — come usufrutto, successioni o vendite — la norma prevede regole specifiche su chi deve versare l’imposta e su come ripartire l’obbligo tra le parti; ad esempio l’usufruttuario è normalmente tenuto al pagamento dell’IMU e, in caso di trasferimento per compravendita, le parti ripartiscono l’imposta in base ai mesi di possesso.

Se hai bisogno di verificare la categoria catastale del tuo immobile puoi consultare l’atto di acquisto o richiedere una visura catastale all’Agenzia delle Entrate; per dubbi applicativi contatta l’Ufficio Tributi del tuo Comune per conoscere delibere, regolamenti locali e possibili esenzioni comunali.

Emanuele Tassinari
Autore

Emanuele Tassinari

Emanuele Tassinari, restauratore torinese, trasformò il recupero di un portone settecentesco in un caso-studio pubblicato: in redazione guida le rubriche sul restauro e le tecniche tradizionali. Tiene un diario tecnico con annotazioni sulle finiture storiche che usa come riferimento in ogni servizio.