Questa guida riunisce in modo chiaro le informazioni operative sull’IMU 2026 nel Comune di Rivoli. Troverai qui le date di pagamento, le aliquote approvate, le principali esenzioni e le regole per determinare la base imponibile. L’obiettivo è fornire uno strumento pratico per proprietari, titolari di diritti reali e soggetti interessati dalle misure
agevolative, evitando il linguaggio tecnico eccessivo ma mantenendo precisione normativa. Ricorda che per il calcolo è disponibile il calcolatore comunale e che alcune agevolazioni richiedono documentazione specifica o la registrazione di contratti presso l’Agenzia delle Entrate.
Le scadenze da annotare sono due: acconto
il 16 giugno 2026 e saldo il 16 dicembre 2026. Le aliquote vigenti sono state confermate con la delibera del Consiglio Comunale n.187/2026; tuttavia, alcune misure particolari e le condizioni per le riduzioni richiedono attenzione ai requisiti formali previsti dalla normativa nazionale
e dal regolamento comunale. In questa panoramica troverai anche i codici catastali e tributi utilizzati per il versamento con il modello F24, oltre alle regole di calcolo mensile per i cambi di possesso.
Aliquote principali e codici per il versamento
Il Comune adotta il codice catastale H355 per i versamenti IMU e specifica i codici tributo da inserire nell’F24. Tra le aliquote più rilevanti: abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze 0,60% con detrazione di €200; unità locate a canone concordato o concesse in comodato a parenti di 1° grado con requisiti riconosciuti 0,52%; aliquota ordinaria per seconde case, negozi e uffici 1,06%. Sono inoltre previsti valori specifici per aree fabbricabili e terreni agricoli, oltre a percentuali dedicate per i fabbricati del gruppo D e per i fabbricati rurali strumentali.
Codici tributo e modalità di pagamento
Per pagare in autoliquidazione è necessario utilizzare il modello F24 con i codici tributo corretti: 3912 per abitazioni di lusso A1/A8/A9; 3918 per gli altri fabbricati; 3916 per le aree fabbricabili; 3914 per i terreni agricoli; 3913 per i fabbricati rurali strumentali. Per i fabbricati in categoria D occorre scindere la quota comunale e quella statale con i codici 3930 e 3925. L’IMU si versa in acconto e saldo nelle date indicate, salvo casi di esenzione o di importo annuo totale pari o inferiore a €12,00 per singola obbligazione tributaria.
Esenzioni, riduzioni e dichiarazioni
Il Comune dettaglia varie esenzioni e riduzioni: è esente l’abitazione principale non di lusso (categorie A/2–A/7) e una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7, con regole particolari in caso di coniugi con dimore diverse. Altri casi di esenzione riguardano immobili occupati abusivamente (con denuncia), immobili destinati al culto, alcune categorie del gruppo E, cooperative a proprietà indivisa e immobili degli enti non commerciali se usati esclusivamente per attività non commerciali (previa Dichiarazione IMU ENC). Tra le riduzioni più richieste compare la riduzione del 50% della base imponibile per il comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, subordinata alla registrazione del contratto e al rispetto di requisiti di residenza e possesso.
Obblighi dichiarativi e durata degli effetti
La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione che origina l’obbligo, salvo quando il Comune è già a conoscenza delle modifiche (ad esempio compravendite). I modelli disponibili sul sito comunale servono per comunicare situazioni come locazioni a canone concordato e comodati d’uso. Una dichiarazione correttamente presentata vale anche per gli anni successivi finché non si verificano variazioni dei dati che comportano diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Calcolo della base imponibile, regole sui mesi e ravvedimento
Per i fabbricati la base imponibile si ottiene dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti differenziati: 160 per categorie A (esclusi A/10) e per C/2, C/6, C/7; 140 per il gruppo B e C/3–C/5; 80 per A/10 e D/5; 65 per il gruppo D (escl. D/5); 55 per C/1. Per i terreni si applica la rivalutazione del 25% sul reddito dominicale e il moltiplicatore 135, mentre per le aree fabbricabili la base è il valore venale al 1° gennaio. Il mese di possesso si attribuisce con regole precise in base al numero di giorni occupati; in caso di ritardi o versamenti insufficienti è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso, applicando sanzioni ridotte e gli interessi legali, con specifiche disposizioni per violazioni anteriori al 1/09/2026.