Il tema dell’IVA nel settore edilizio presenta una notevole complessità e si presta a numerose interpretazioni. Di recente, il Consiglio dei ministri ha approvato una bozza del Testo unico IVA, finalizzata a semplificare la normativa attuale. Questo articolo si propone di chiarire i presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta e fornire indicazioni
utili per evitare errori comuni.
Aliquota IVA al 10% per l’edilizia
La riduzione dell’aliquota IVA al 10% per le opere edilizie è disciplinata dalla Tabella A del DPR 633/1972. Essa si applica a tutti gli interventi di manutenzione
su unità immobiliari destinate a uso abitativo, sia per contratti di appalto che per contratti di servizi. È importante notare che l’aliquota ridotta si applica a qualsiasi immobile, indipendentemente dalla sua classificazione come prima o seconda casa, purché destinato a scopi
residenziali.
Interventi su pertinenze e immobili di lusso
Non solo le abitazioni principali, ma anche gli immobili di pregio, identificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, possono beneficiare dell’aliquota ridotta. Gli interventi sulle pertinenze sono soggetti alle medesime regole fiscali previste per gli immobili principali. Ciò significa che anche i lavori eseguiti su garage o cantine, ad esempio, possono usufruire della IVA al 10%.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Un aspetto da considerare è l’applicazione dell’aliquota ridotta alla manutenzione ordinaria. Secondo la consulenza n. 11 del 9 novembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota del 10% si applica a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, sempre su edifici con prevalente destinazione abitativa.
Tipologie di interventi agevolabili
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano piccole riparazioni e lavori volti a mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti. È fondamentale chiarire che non esiste alcuna distinzione tra i contratti di appalto e quelli per forniture di beni con posa in opera, rendendo l’aliquota agevolata applicabile a entrambe le modalità.
Acquisto diretto di beni e beni significativi
Quando si parla di beni finiti utilizzati in interventi edilizi, è cruciale distinguere tra acquisto diretto e forniture nell’ambito di un contratto di appalto. L’aliquota ridotta è applicabile solo se i beni sono ceduti nell’ambito di un contratto di appalto; diversamente, l’acquisto diretto di beni come sanitari o infissi è soggetto all’aliquota ordinaria del 22%. Tuttavia, per interventi di restauro e ristrutturazione che richiedono la SCIA, anche in caso di acquisto diretto, è prevista l’aliquota agevolata.
Regime fiscale per beni significativi
Molti dei beni utilizzati in edilizia ricadono sotto la definizione di beni significativi, come ascensori e caldaie, per i quali l’aliquota agevolata è applicabile solo sulla differenza tra il costo totale della prestazione e il valore dei beni stessi. Ad esempio, se un intervento totale ammonta a 10.000 euro e 6.000 euro sono attribuibili a beni significativi, l’aliquota ridotta si applicherà solo sui rimanenti 4.000 euro.
Responsabilità e dichiarazioni
È importante sottolineare che la responsabilità per una corretta applicazione dell’aliquota ridotta ricade sul cedente, anche se esiste una dichiarazione da parte del committente riguardo alla destinazione d’uso dei beni. In caso di controlli fiscali, l’Amministrazione potrà verificare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’aliquota. Se venisse riscontrato un errore, il recupero dell’imposta avverrà nei confronti del cedente.
Per utilizzare correttamente l’aliquota IVA al 10% nel settore edilizio, è fondamentale comprendere i criteri di applicazione e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti. Una preparazione adeguata e una conoscenza approfondita delle normative possono prevenire errori e garantire un uso ottimale delle agevolazioni fiscali.